Sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus
In ossequio all’art. 1, comma 1, num. 9), D.P.C.M. dell’11.03.2020, il Governo (nelle figure del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute) e le parti sociali hanno sottoscritto in data 14.03.2020 un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (qui consultabile).
La ratio del protocollo in commento è quella di coniugare il prosieguo delle attività lavorative e produttive con la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso l’individuazione di specifiche linee guida che agevolino le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza atti a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo apre i propri contenuti con l’individuazione di una serie di premesse, consistenti in vere e proprie raccomandazioni, che rappresentano il fil rouge delle successive 13 misure di precauzione, che possono essere oggetto di integrazione con altre misure equivalenti o più incisive a seconda delle peculiarità di ogni specifica organizzazione e previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Premesse
Il Protocollo raccomanda:
- l’utilizzo nella massima misura possibile della modalità di lavoro agile;
- l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti, nonché di ogni altro strumento previsto dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione delle attività non indispensabili alla produzione;
- il rispetto della distanza interpersonale di un metro e, ove non fosse possibile, l’adozione di strumenti di protezione individuale (c.d. DPI);
- l’effettuazione della sanificazione dei luoghi di lavoro;
- la massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti produttivi, contingentando l’accesso agli spazi comuni.
Ma vediamo più nel dettaglio le 13 misure.
1) Informazione
L’azienda è tenuta ad informare i lavoratori e i soggetti che entrano in azienda sulle disposizioni delle Autorità e, all’uopo, deve rendere disponibile (singolarmente o per mezzo di affissioni nei luoghi maggiormente visibili) apposita documentazione informativa sul punto.
Tale documentazione informativa deve riguardare:
- l’obbligo di restare al proprio domicilio in caso di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di informare il medico di famiglia e le autorità sanitarie;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda nel caso sussistano condizioni di pericolo, quali ad esempio la provenienza da zone a rischio o il contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e conseguente obbligo di informazione tempestiva alle Autorità, al medico di famiglia e al datore di lavoro della presenza delle suddette circostanze;
- l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e riguardanti il mantenimento della distanza di sicurezza e, in generale, del rispetto delle regole di igiene.
2) Modalità di ingresso in azienda
L’azienda potrà, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea ed impedirne l’accesso qualora fosse superiore ai 37,5°. In questo caso, il personale dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherine, assicurandone in ogni caso la riservatezza e la dignità.
Il datore di lavoro vieta l’ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
Il Protocollo precisa che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, suggerisce di:
- non registrare il dato acquisto;
- di registrare il superamento della soglia di 37,5° allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
- fornire, in ogni caso, l’informativa sul trattamento dei dati personali, omettendo quelle informazioni che risultassero essere già in possesso del soggetto interessato.
Inoltre, l’informativa:
- con riferimento alla finalità del trattamento, deve indicare la prevenzione dal contagio da COVID-19. Pertanto, i dati non devono essere diffusi o comunicati a terzi se non, ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione dei movimenti (e degli eventuali possibili contagi) di un lavoratore risultato positivo;
- con riferimento alla base giuridica, può indicare l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ex 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11.03.2020;
- con riferimento alla durata della conservazione dei dati, può fare riferimento al termine dello stato d’emergenza.
Qualora venisse richiesto il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Al fine di ridurre le occasioni di contatto tra il personale e i soggetti esterni all’azienda, il Protocollo prevede che:
- per i fornitori esterni vengano individuati specifici percorsi di ingresso, transito e uscita, anche mediante tempistiche predefinite;
- durante le attività di carico e scarico il trasportatore, ove non possa permanere all’interno dell’abitacolo, dovrà attenersi alla distanza di un metro;
- venga ridotto l’accesso ai visitatori e, qualora sia necessario ricorrere a personale esterno (per esempio proveniente da imprese di pulizie o di manutenzione), lo stesso dovrà attenersi alle regole aziendali.
4) Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di ogni locale aziendale, ivi comprese le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago, nonché – in caso di presenza di una persona positiva – alle particolari procedure di pulizia, sanificazione e ventilazione di cui alla circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute.
5) Precauzioni igieniche personali
È fatto obbligo per i dipendenti di prestare particolare attenzione all’igiene delle mani. A tal fine, l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti.
6) Dispositivi di protezione individuale
Fermo restando che l’adozione dei dispositivi di protezione individuale viene legata alla disponibilità degli stessi in commercio, il Protocollo raccomanda che tali strumenti vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale Istituzione cui l’azienda deve fare riferimento (rimandando a tal fine al seguente indirizzo internet: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) per la preparazione del liquido detergente.
Qualora nei luoghi di lavoro non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, è necessario utilizzare – oltre alle mascherine – ulteriori dispositivi di protezione (quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).
7) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, spogliatoi)
Al fine di diminuire i contatti interpersonali e, di conseguenza, le occasioni di possibile contagio, negli spazi comuni:
- si potrà accedere in modo contingentato;
- si potrà sostare per un tempo ridotto mantenendo in ogni caso la distanza di un metro;
- deve essere prevista una ventilazione continua.
Con particolare riferimento agli spogliatoi, gli stessi dovranno essere sanificati al fine di lasciare nella disponibilità dei lavoratori un luogo per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico sanitarie.
8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)
Nell’ambito della riorganizzazione aziendale, l’impresa:
- può disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione e di quelli il cui funzionamento può essere garantito mediante il ricorso al lavoro agile o, comunque, a distanza;
- può rimodulare i livelli produttivi attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione;
- può utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- può, nel caso in cui non siano sufficienti le misure di cui al punto precedente, ricorrere ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Trasferte e viaggi di lavoro sono sospese e annullate.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Sempre al fine di diminuire le ipotesi di assembramento e/o contatto, l’azienda deve favorire l’individuazione di orari di ingresso/uscita scaglionati, dedicando – ove possibile – una porta di entrata e una porta di uscita dai locali, attrezzando tali punti con detergenti.
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Anche gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e a tal fine non sono consentite le riunioni in presenza. Qualora queste ultime fossero necessarie ed urgenti e non fosse possibile un collegamento a distanza, la partecipazione deve essere ridotta solo ed esclusivamente ai soggetti strettamente necessari, i quali dovranno in ogni caso rispettare il distanziamento interpersonale.
Il Protocollo dispone poi la sospensione e l’annullamento degli eventi interni e delle attività di formazione in aula (anche obbligatoria). È possibile la formazione a distanza. In conseguenza delle difficoltà operative, il Protocollo prevede che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
11) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Il soggetto che dovesse sviluppare in azienda uno dei sintomi correlati all’infezione da COVID-19, deve dichiararlo immediatamente, in quanto dovrà essere sottoposto ad isolamento unitamente agli altri presenti nei locali.
L’azienda deve poi avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti, con le quali collabora strettamente per permettere loro di applicare le misure sanitarie necessarie.
12) Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia.
Non va interrotta, tuttavia, la sorveglianza sanitaria periodica poiché considerata una misura di prevenzione di carattere generale.
Il datore di lavoro, il medico competente e le RLS/RLST collaborano anche in tema di segnalazione all’azienda di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
13) Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
Infine, il Protocollo stabilisce che in azienda è costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Avv. Gabriele Aprile