Spese del riscaldamento centralizzato in presenza di sistema di contabilizzazione del calore: come vanno ripartite?
Nota a Corte di Cassazione, Ord. n. 28282 del 04.11.2019
Con ricorso ex art.702 bis c.c. del febbraio 2013, un condomino conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il proprio condominio impugnando la delibera assembleare del 19 settembre 2012 al fine di vederne dichiarata la nullità. Con detta delibera l’assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento del gas metano per il 50% in base al consumo individuale e per il 50% sulla base della tabella millesimale.
L’Attore evidenziava come il suddetto riparto fosse contrastante con quanto disposto nella delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2601 del 30.11.2011, nonché nel Regolamento UNI 10200 e nella Legge n. 10/1991, poiché il Condominio era dotato, sin dal 2011, di un sistema di contabilizzazione del calore e, conseguentemente, sulla base della normativa richiamata, la quota da suddividere per millesimi avrebbe dovuto riguardare unicamente la spesa generale di manutenzione dell’impianto e la quota legata alla dispersione termica (cd. quota involontaria). Il Tribunale di Milano con Ordinanza del maggio 2013 rigettava l’impugnazione.
La Corte di Appello di Milano, prontamente adita in sede di impugnazione dal condomino, a sua volta respingeva il gravame ritenendo applicabile la norma regionale (DGR) della Giunta Lombarda, ugualmente richiamata dall’attore, che tuttavia nello specifico disponeva che l’assemblea condominiale potesse ben decidere quale quota di spesa attribuire in base al consumo effettivo e quale in base ai millesimi, unicamente imponendo il limite massimo del 50% per la quota da suddividere sulla base delle tabelle. Inoltre la normativa suddetta faceva salva la facoltà per le prime due stagioni termiche successive all’installazione della contabilizzazione di ripartire le spese in base solo ai millesimi di proprietà.
Veniva, quindi, proposto ricorso per Cassazione da parte del Condomino, articolato sulla base di una duplice motivazione legata essenzialmente all’interpretazione della normativa regionale e del Reg. UNI 10200. Inoltre, veniva rilevato come, di fatto, una quota ripartita in millesimi del 50% (così come previsto dalla delibera impugnata) avrebbe presupposto una dispersione dell’impianto addirittura pari a circa la metà della sua produzione termica, di fatto circostanza altamente improbabile nel caso di specie nel quale si era in presenza di un impianto rinnovato e rivisto nel 2011 con l’installazione del sistema di contabilizzazione.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso rilevando preliminarmente che l’eventuale validità della delibera del 2012 andasse previamente valutata sulla base della normativa vigente al momento dell’approvazione. Nello specifico la Legge n. 10/1991 (ancor prima delle modifiche apportate con la L. n. 220/2012), prevedendo l’adozione di sistemi di contabilizzazione del calore, prescriveva che la ripartizione dei relativi oneri dovesse avvenire sulla base dei consumi effettivamente registrati.
Inoltre, la Cassazione evidenziava come la normativa regionale (in specie la DGR Lombardia) non potesse incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condominio e condomini prevedendo criteri di ripartizione degli oneri di contribuzione nelle spese per servizi comuni in modo difforme dai criteri previsti dalla legge nazionale. Ciò ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Costituzione, anche al fine di salvaguardare l’esigenza di uniformità sul territorio nazionale della normativa che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Tanto meno la delibera regionale, quale atto amministrativo, poteva incidere sui criteri di ripartizione del riscaldamento.
Ed ancora, la Corte di legittimità ribadiva come la stessa giurisprudenza avesse da tempo precisato che le spese del riscaldamento centralizzato possano essere validamente ripartite su base millesimale esclusivamente ove manchino sistemi di misurazione del calore che ne consentano il riparto proporzionalmente all’uso effettivo di ciascuna unità immobiliare, così come disposto originariamente già dalla Legge n. 10/1991 (ex multis Cass. n. 9263/1998, Cass. n. 22573/2016, Cass. n. 19651/2017). Al contrario, nel caso di specie, il Condominio aveva adottato nel 2011 un sistema di contabilizzazione del calore ma poi nel 2012 l’assemblea aveva ripartito le spese di riscaldamento per il 50% sulla base dei consumi e per il restante 50% sulla base dei millesimi, contravvenendo in tal modo alla ripartizione delle spese sulla base dei consumi effettivamente sostenuti da ciascun appartamento così come registrati dal sistema di contabilizzazione adottato.
Pertanto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, statuendo il seguente principio: “ Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di Giunta regionale che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.
Avv. Luigi Minasi