Piano Attestato di Risanamento ex art. 63, lett. d, L.F. e L. 19/10/2017 n. 155: la riforma della disciplina della crisi d’impresa ed insolvenza

Ad un anno dall’entrata in vigore della Legge Delega sulla riforma della discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non sono stati ancora adottati gli opportuni provvedimenti da parte del Governo, ad esclusione di una prima bozza del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), contenente importanti integrazioni della disciplina del Piano Attestato di Risanamento (P.A.R.), precedentemente regolato in via esclusiva dall’art. 63, c.3 lett. d, L.F.

Secondo l’art. 63, c.3 lett. d, L.F., che fornisce solo una scarna disciplina dell’Istituto limitandosi a delinearne le linee guida, la decisione di presentare il piano attestato spetta in via esclusiva all’Amministrazione dell’Impresa che, nella redazione del piano, necessita di un accordo con i creditori (usualmente istituti bancari), al fine di realizzare il risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria per il prosieguo dell’attività d’impresa.

Il piano deve essere idoneo a superare la situazione di crisi mediante l’adozione di soluzioni  necessariamente attuabili, basate su dati di cui viene attestata la veridicità da parte di un professionista dotato dei requisiti minimi previsti dalla legge (art. 67 c.3 lett. b L.F. – art. 2399 c.c.).

Il professionista prima di accettare l’incarico proposto, deve valutare il rischio che presenta l’attività da svolgere e l’adeguatezza del compenso, dichiarando e confermando sotto propria responsabilità civile e penale, il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e la correttezza della proiezione economico-finanziaria del piano elaborato, proposto ai fini della prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Il piano deve avere forma scritta e data certa (indispensabile per rendere opponibile il piano al curatore in caso di successivo fallimento della Società ed eventuale annessa azione revocatoria ex art. 66 L.F.) e deve indicare: le cause della crisi, le caratteristiche generali, le concrete misure che si intendono adottare per porre rimedio allo stato di crisi e la durata prevista. Con indicazione degli eventuali obiettivi intermedi con la predisposizione di un programma industriale/economico/finanziario di risanamento.

L’efficacia protettiva del piano attestato potrebbe essere rimossa solo qualora i vizi del piano e della relazione di attestazione fossero, originariamente, conoscibili alle parti (1).

L’11 ottobre 2017, a seguito del recepimento dei lavori della commissione Rodorf, è stato approvato il DDL n. 2681 recante la “Delega al Governo per la riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza” e la successiva L. 155 del 19 ottobre 2017 (G.U. 30/10/17).

Tale previsione è volta a colmare l’effettivo vuoto legislativo e le grosse lacune lamentate per la succinta disciplina previgente in materia. Ciò mediante la definizione della forma e della sostanza di uno degli strumenti maggiormente utilizzati nella prassi ristrutturativa.

Il DDL, ai fini della validità del PAR, conferma la necessità della forma scritta, della certezza della data e del contenuto analitico, ribadendo che l’Impresa non debba versare in uno stato di insolvenza o di crisi irreversibile, ma di semplice squilibrio economico-finanziario determinato da una crisi contingente e temporanea.

Stabilisce anche che il piano di risanamento dovrà fornire un’adeguata descrizione dei fatti alla  base della situazione di crisi, fornendo così un’immagine esaustiva della realtà aziendale, illustrando le attività ed i presupposti sui quali il management intende fondare il Piano, ed esponendo gli interventi generali ed organizzativi destinati al superamento dello stato di crisi e alla realizzazione degli obiettivi economici e finanziari.

In tal senso, l’art. 60 del CCI, integra l’istituto, statuendo la forma del PAR ed individuando gli elementi fondamentali dello stesso nell’indicazione delle principali cause della crisi, nella definizione delle strategie d’intervento (oltre quanto sopra indicato) e nei tempi necessari per assicurare il riallineamento finanziario.

La L. 155/17, congiuntamente al CCI, determinano dunque i requisiti formali e sostanziali necessari per la redazione del Piano Attestato di Risanamento, fornendo un parametro di riferimento per la stesura, ed integrando in tal modo una disciplina deficitaria, per ampi tratti riferibile esclusivamente all’art. 63, c.3 lett. d, L.F., non ancora comunque fornita del quadro normativo che un istituto di tale importanza necessiterebbe.

Roma, 19 novembre 2018

Avv. Cristiano La Spesa

 

Note

(1) Cass. Civ. sentenza del 5 luglio 2016 n. 13719; in senso conforme Tribunale di Verona, sentenza del 22 febbraio 2016.

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