Controversie su contratti di lavoro a legge locale stipulati dal MAECI: a chi la giurisdizione?

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Controversie in materia di contratti c.d. “a legge locale” stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari: a quale Giudice spetta la giurisdizione?

Ai sensi dell’art. 152 D.P.R. n. 18/1967 le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria italiani possono assumere personale “a contratto” per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell’amministrazione centrale. Il conseguente rapporto di lavoro sorge, quindi, con il MAECI e non con i suoi organi periferici.

I suddetti contratti c.d. a legge locale richiamano il Foro locale come quello competente alla risoluzione delle eventuali controversie ma, sovente, il lavoratore conviene in giudizio il MAECI in Italia.

A chi spetta, quindi, la giurisdizione? Al Giudice italiano.

Infatti, l’art. 154 D.P.R. n. 18/1967 prevede una clausola di prevalenza delle norme di diritto internazionale generale e convenzionale (cfr. sent. CdA Lav. Roma n. 3411/2013; inedita e qui consultabile), la quale fa salva l’applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012 (già Regolamento CE n. 44/2011) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  Pertanto, posto che è ius receptum il principio secondo cui le norme di un Regolamento europeo hanno diretta efficacia e prevalenza sulle fonti normative dell’ordinamento interno (cfr. sent. Cass. SS.UU. n. 25761/2011), il lavoratore “contrattista a legge locale” può – in virtù del principio del favor lavoratoris confermato anche dal considerando 18 del suddetto regolamento – correttamente convenire in giudizio il datore di lavoro MAECI innanzi al Giudice italiano, in quanto domiciliato in Italia ai sensi degli artt. 20, 21 e 63 Regolamento UE n. 1215/2012 (già artt. 18, 19 e 60 Regolamento n. CE 44/2001).

Principio sancito in più di un’occasione dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “Ne deriva che, sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli esteri, la giurisdizione appartiene al giudice italiano ai sensi degli artt. 18, 19 e 60.1 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui applicabilità è fatta salva dall’art. 154, commi 1 e 2, del citato d.P.R. n. 18 del 1967, senza che, a mente dell’art. 21 del menzionato regolamento, possa essere riconosciuta efficacia alla clausola di deroga della competenza giurisdizionale pattuita nel contratto, sia perché anteriore al sorgere della controversia, sia perché determinante l’effetto non di consentire ma d’imporre al lavoratore di rivolgersi a un giudice diverso da quello previsto dal regolamento stesso.” (cfr, tra le tante, sentt. Cass. SS.UU. nn. 13536/2016, 11140/2012 e 29093/2011).

Roma, 03 dicembre 2018

Avv. Gabriele Aprile

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