Dirigenza medica – Art. 39, comma 9, CCNL 1998-2001
Dirigenza medica – Riconoscimento della retribuzione di posizione – maggiorazione parte variabile; Maggiorazione della retribuzione di risultato/indennità di risultato integrativa e trattamento accessorio “incarichi di alta professionalità” per le funzioni di Risk Management.
Corte d’Appello di Roma sez. lav. 14 maggio 2019, n. 1164
Secondo l’art. 39, c. 9 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001: “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.”.
Una Direttrice Sanitaria di Polo Ospedaliero del Sistema Sanitario Regionale (patrocinata da CPK Legal), nel rivendicare l’applicabilità di tale norma pattizia, ha chiesto il pagamento della maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile, ai sensi dell’art. 39 c. 9 sopra menzionato, non corrisposta dalla datrice di lavoro. La Direttrice richiedeva, altresì, la retribuzione di risultato/indennità di risultato integrativa e trattamento accessorio per l’incarico ad interim “di alta professionalità” di struttura complessa denominata Risk manager, affidatole ex art. 18 c. 8 del medesimo CCNL sopra richiamato dal 2006 al 2009.
La controparte resisteva, lamentando – quanto alla prima domanda – l’inapplicabilità dell’art. 39 c. 9 alla lavoratrice e – quanto alla seconda – l’errato riconoscimento di un’ulteriore voce retributiva, oltre al premio di risultato, per l’incarico di risk managment pacificamente svolto.
La Corte d’appello capitolina, adìta dalla PA datrice di lavoro, con sentenza n. 1164/2019 pubblicata il 14/5 u.s. ha confermato le tesi difensive sostenute da CPK Legal, già condivise anche dal Tribunale.
In particolare, per la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile, il Collegio ha rigettato il gravame avversario ritenendo pienamente applicabile l’art. 39 c. 9 del CCNL alla Direttrice, in quanto la ratio di tale norma: “risiede nel riconoscimento operato dalle parti collettive della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al dipartimento, perché, sebbene quest’ultimo… si inscriva nell’ambito delle strutture complesse, la sua peculiarità consiste nell’essere una struttura finalizzata all’attuazione di ‘processi organizzativi integrati’, professionali e gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola”. Sulla base di questa premessa, la Corte ha altresì affermato che: “l’estensione dell’indennità dipartimentale anche agli incarichi che, sebbene diversamente denominati, ricomprendono, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse, è evidentemente finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti che sono preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nell’organizzazione aziendale presentano una complessità non dissimile da quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse” (Cass. 6.10.2017, n. 23431).
In merito alla voce retributiva sul risk managment, la Corte – essendo stata provata dal Dirigente Medico lo svolgimento degli incarichi – ha confermato che non vi era duplicazione di ulteriore riconoscimento di voce retributiva (rispetto al premio di risultato), anche in assenza di specifici obiettivi.
Roma, 30 maggio 2019
Avv. Enrico Perrella
Avv. Patrizia Casula