RESPONSABILITÀ MEDICA – Cassazione, VI Sezione Penale, 08.05.2019 n. 19386
RESPONSABILITÀ MEDICA – Cassazione, VI Sezione Penale, 08.05.2019 n. 19386
a) risoluzione del contrasto tra perizie dei consulenti, tesi tecniche o scientifiche;
b) prova scientifica e causalità;
c) l’errore medico alla luce dalla L. n. 189/2012 (Balduzzi) e della L. n. 24/2017 (Gelli) col nuovo art. 590 sexies c.p.
Un medico all’atto del parto eseguiva manovre (qualificate gravemente imperite da entrambi i Giudici di merito) sul nascituro e sulla partoriente che causavano gravi danni permanenti al neonato.
In relazione al punto sub a), la Cassazione statuisce che, nel caso di quadro probatorio caratterizzato da tesi tecnico-scientifiche di segno opposto e di non univoca significazione dimostrativa, il giudice di merito può disporre la perizia dibattimentale, cioè la perizia da espletarsi nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 1886/18), facendo poi propria una tesi piuttosto che l’altra purchè esamini “le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; l’ampiezza la rigorosità e l’oggettività della ricerca; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall’esperto raccolgono nell’ambito dela comunità scientifica (Cass. Pen. Sez. IV n. 18678/12)”, essendo sì peritus peritorum ma che non può prescindere o sostituirsi agli esperti ed al loro sapere.
In relazione ai principi sub b) la Corte afferma – nel solco di SSUU n. 30328/2002 – che necessita il giudizio controfattuale, ex-post, che culmina nel giudizio di elevata probabilità logica. Ed in particolare per il caso di specie di condotta omissiva – richiamando anche SSUU n. 38343/14 – “…nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche e su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto”.
Per quanto sub c) la Suprema Corte parte da un presupposto di fatto: (parte motiva 4.4) il ricorrente non aveva eseguito le manovre contenute nelle Linee Guida, né le manovre di emergenza, ed anzi erano state effettuate manovre del tutto inappropriate rispetto alla situazione concreta. Ad avviso della Corte, ciò determina l’esclusione dell’applicabilità delle L. nn. 189/2012 e 24/2017, nonché del nuovo art. 590 sexies c.p. Infatti, “…la novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte lesive coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica”, purché la condotta lesiva sia coerente alle raccomandazioni contenute nelle linee guida. Allo stesso modo, anche la L. n. 24/2017 e il nuovo art. 590 sexies c.p. (nell’interpretazione delle SSUU, sent. n. 8770/2017) hanno stabilito che, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi di legge (e sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto) ovvero, in mancanza, siano rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali.
E vi è responsabilità anche qualora si erri (anche solo per colpa generica) nella scelta delle Linee Guida: “l’errore non punibile non può … riguardare la fase della selezione delle linee guida perché, dipendendo il “rispetto” di esse dalla scelta di quelle “adeguate”, qualsiasi errore sul punto, dovuto a una qualsiasi forma di colpa generica, porta a negare l’integrazione del requisito del “rispetto””.
Cioè se l’agente erra “ab origine”nello scegliere quali Linee Guida o buone pratiche applicare nel caso concreto, anche se poi ha operato secondo esse, ne consegue la punibilità.
Avv. Gabriele Aprile
Avv. Enrico Perrella