Codice della Crisi di Impresa “CCII” – D. Lgs. 13.02.2020 n. 9

Il decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi, a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge dell’ 8 marzo 2019, n. 20.

Il nuovo decreto legislativo provvede: a) ad emendare il testo del Codice della Crisi da alcuni refusi ed errori materiali; b) a chiarire il contenuto di alcune disposizioni; c) ad apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice; d) ad integrare la disciplina del predetto Codice, al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

Nell’esercizio della delega è stato tenuto conto anche della Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Tra le novità più rilevanti:

  1. differimento dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 dell’operatività dell’obbligo di segnalazione all’OCRI sul verificarsi dei fondati indizi di crisi aziendale, che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, per le imprese che negli ultimi due esercizi non abbiano superato nessuno dei seguenti limiti:
    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;
  2. viene chiarita la nozione di crisi, con la modifica al testo dell’art. 2 del  CCII nel quale l’espressione “difficoltà” (oggettivamente aperta ad interpretazioni troppo variabili) viene sostituita con quella di squilibrio” (più stringente e mutuata dalla normativa precedente);
  3. la modifica all’art. 14 del CCII con l’inserimento dell’obbligo per gli organi di controllo societari, durante la segnalazione, di informarne senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione (e viceversa);
  4. l’inserimento nella procedura di risanamento dell’obbligo per il debitore di depositare, oltre all’elenco dei creditori e all’ammontare dei crediti, anche l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. il chiarimento sulla nozione di “Gruppo di imprese”, precisando che sono esclusi da tale definizione normativa oltre che lo Stato anche gli Enti territoriali;
  6. con riferimento “misure protettive”, l’inserimento del comma 5 all’art. 54 del CCII, a mente del quale: “le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. A), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo”.

Le novità più significative, dunque, riguardano la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che, all’interno del Codice, sono collocate nella parte prima, titolo IV, capo II, sezione II, art. 65 e ss.

Come si può rilevare, l’impianto generale del Codice non è stato in alcun modo modificato, per cui si tratta di un intervento necessario non solo per la presenza di numerosi refusi all’interno del Codice ma anche per recepire, da una parte, i principi comunitari e, dall’altra, un’elaborazione più attuale degli indici della crisi.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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