Responsabilità oggettiva (art. 2053 c.c.) per la rovina di un edificio: Cass. n. 9694 del 26.05.2020

L.C. citava in giudizio G.C. per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento a seguito di infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore di proprietà di G.C.. La domanda veniva accolta in primo grado ma rigettata in Appello. L.C., dunque, impugnava in Cassazione e il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall’essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d’uso della “res” – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile.

La S.C. ha evidenziato come l’art. 2053 cod. civ., rappresenti un’ipotesi di responsabilità oggettiva il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 cod. civ. deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento.

In altri termini, il “responsabile” deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d’uso sulla res che cagiona il danno.

La responsabilità può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell’edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. (cfr. in tal senso Cass. 03.08.2005, n. 16231; Cass. 06.05.2008, n. 11053).

Spetta inoltre al danneggiato dimostrare il nesso di derivazione causale tra l’evento dannoso ed il mancato assolvimento dell’obbligo di custodia da parte del proprietario.

Nel caso in esame, infatti, proprio la Corte ha ritenuto indimostrato che la tubazione che aveva provocato l’infiltrazione nell’appartamento del ricorrente fosse di proprietà del resistente e ribadito come tale obbligo a carico del danneggiato/ricorrente fosse fondamentale per invocare a carico del resistente la  responsabilità ex art. 2053 c.c.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

http://www.guidovitabile.com/cpk