Liberalizzazione dei finanziamenti dei soci in seguito all’emergenza Covid-19

L’art. 8 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha disposto la sospensione delle regole del Codice Civile in tema di postergazione per i finanziamenti soci “effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2020”.

Dunque dal 9 aprile fino alla fine dell’anno in corso non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. che pongono dietro tutti gli altri creditori il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci delle S.r.L. o da società appartenenti al gruppo.

L’impatto di suddetta norma emergenziale è tanto più rilevante ove si consideri la recente evoluzione della giurisprudenza che, da un lato, ha esteso la regola della postergazione alle S.p.A. non soggette a direzione e controllo purché l’organizzazione delle società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto [1] e, dall’altro, ha chiarito che la postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concordato formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento [2].

Tale norma mira a garantire la sopravvivenza aziendale in questo stato di emergenza e grande incertezza.

Per queste ragioni si è lasciata libera la società di individuare gli strumenti necessari per acquisire la liquidità necessaria per garantire la continuità, che potranno essere rappresentati da capitali di rischio oppure da capitale di debito ricorrendo alla liquidità derivante da misure eccezionali previste per la concessione dei debiti con garanzia statale dalla disciplina emergenziale ma anche dai finanziamenti erogati dai soci o da altre società appartenenti al medesimo gruppo.

In conclusione, alla luce di quanto sopra e della normativa in esame, si prevede che i crediti derivanti da suddetti finanziamenti se effettuati nell’arco temporale intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 siano esonerati dalla regola della postergazione legale.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

[1] Cfr Cass.n. 16291 del 2018

[2] Cfr. Cass. n., 12994 del 2019

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