Lavoratori fragili e smart working: novità in vista?

Aggiornato ai lavori del Senato del 06.10.2020

L’emergenza epidemiologica e la crescita esponenziale del numero dei contagi da Covid-19 hanno indotto il legislatore a prevedere una normativa altrettanto emergenziale per la tutela di una particolare categoria di lavoratori: quelli fragili, cioè quei lavoratori nei confronti dei quali la contrazione del virus, unitamente alla presenza di patologie preesistenti (quali immunodepressione, malattie oncologiche, disabilità), potrebbe determinare un decorso particolarmente gravoso della malattia o addirittura condurre alla morte.

Una forma di tutela è arrivata con l’art. 26, comma 2, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), il quale aveva sancito che fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso i. del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e/o ii. della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87, comma 1, D.L. n. 18/2020.

Il suddetto periodo è stato poi esteso sino al 31 luglio dall’art. 74 del D.L. n. 34/2020.

Le suddette disposizioni, tuttavia, non sono state riproposte dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), con la conseguenza che tutti i lavoratori precedentemente destinatari di una siffatta tutela si sono ritrovati con un dilemma: cosa fare al termine del suddetto periodo?andare a lavoro con i rischi derivanti dal contagio o usufruire di periodi di ferie o di malattia?

Si è aperto, quindi, un vivace dibattito, forse alimentato anche dall’inizio delle attività scolastiche in presenza e dal rientro del personale scolastico. Circostanze, queste, che avrebbero potuto determinare in quei soggetti fragili una maggiore esposizione al rischio di contagio. Ci si è chiesto, quindi, quali potessero essere le possibili azioni di tutela da intraprendere a tutela degli stessi e, in generale, di tutti i lavoratori maggiormente esposti ai rischi.

Il dibattito è approdato anche in seno alla Commissione Bilancio del Senato, il quale – in risposta a tali esigenze di tutela – ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Tale emendamento – inserito nell’art. 26 (rubricato “Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena”) del disegno di legge di conversione [1] – prevede l’introduzione di un comma 1-bis, il quale prevede delle modifiche all’art. 26 del D.L. n. 18/2020. In particolare, le modifiche prevedrebbero che:

  • fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Allo stesso tempo, viene fatto divieto di monetizzazione delle ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma;
  • dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, gli stessi svolgono di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione ad una diversa mansione purché ricompresa nell’ambito della medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o svolgono specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
  • al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2020 (evidentemente per far tacere le polemiche legate al personale scolastico).

Pertanto, ancora una volta, lo smart working sembra essere considerato uno dei principali strumenti di tutela dei soggetti maggiormente a rischio.

La parola ora passa alla Camera, per cui scopriremo prossimamente la strategia che il legislatore intendere porre in essere al fine di contrastare gli effetti negativi della pandemia sul punto.

[1] Il testo completo del DDL S. 1925 approvato dal Senato e trasmesso con emendamenti alla Camera è consultabile cliccando qui.

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