Annullamento delibera assembleare – qualità di condomino come requisito di legittimazione all’azione

Cassazione Civile, sez.II n. 16654 del 18.04. – 14.06.2024    Relatore dott. Scarpa

Un condomino cita in giudizio il proprio Condominio dinanzi il Tribunale di Ancona impugnando una delibera assembleare rilevandone la nullità o l’annullabilità relativamente ad asserite “incongruenze” esistenti tra il capitolato di appalto approvato ed i lavori eseguiti con la realizzazione di opere non autorizzate né concordate.

Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Ancona rigettano la domanda di parte attrice, escludendo che i vizi della delibera potessero ricondursi a cause di nullità ed affermando l’intervenuta decadenza dall’azione di annullamento per il decorso del termine ex art.1137 cc

Il Condomino – che nelle more aveva alienato il proprio immobile – propone ricorso per Cassazione contestando la rilevata decadenza e reiterando le argomentazioni già svolte sull’invalidità della delibera.

La Suprema Corte, per quanto rileva nella presente nota, confermato il vizio di annullabilità della delibera a preso atto della vendita dell’appartamento da parte del Ricorrente, rileva una carenza di interesse all’impugnazione da parte di quest’ultimo, allo stato attuale non più condomino.

Rileva infatti la Cassazione che l’interesse del condomino ad impugnare la delibera è limitato all’interesse giuridicamente rilevante che egli possa avere ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo regolato dalla maggioranza assembleare.

L’azione di annullamento delle delibere condominiali ex art.1137 cc presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino della parte attrice  non solo al momento di proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita  dell’interesse ad agire dell’istante  (v. anche Cass. 26842/08, 4372/03)

In altre parole, solo coloro che restano obbligati dalla delibera – e quindi i condomini – sono portatori dell’interesse a ristabilire un corretto procedimento di formazione ed espressione della volontà assembleare (fase convocazione, costituzione ed espressione del voto), mentre per coloro che non sono più condomini sia apre casomai l’eventualità di agire per la declaratoria di nullità della delibera nel caso l’attore vanti un diritto relativo alla sua passata partecipazione al condominio ovvero quando la delibera incida tutt’ora in via derivata su proprio patrimonio.

Pertanto, il venire meno in corso di causa del requisito di legittimazione consistente nella qualità di condomino dell’attore impedisce al Giudice di pronunciare l’annullamento della deliberazione impugnata essendo venuto meno il potere dell’attore di interloquire sul modo di operare dell’assemblea, ciò a meno che l’attore non rilevi che la permanente efficacia di detta delibera continui a ripercuotersi sulla sua sfera patrimoniale (ad es: per essere egli tutt’ora obbligato a contribuire alle spese che quella delibera aveva approvato e ripartito…) 

 Ritornando alla fattispecie concreta, la Cassazione rileva che, avendo il condomino alienato durante il processo la propria unità immobiliare sita nel condominio, deve escludersi che possa più pronunciarsi l’annullamento della delibera avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell’edificio, nella specie lamentando la difformità dei lavori rispetto al capitolato approvato, in quanto la dismissione dello status di condomino ha fatto venire meno ogni suo interesse ad un diverso contenuto di quella delibera e quindi di avvalersi dell’impugnazione in difetto di specifica allegazione di una sussistente e permanente incidenza negativa dei vizi lamentati nella propria sfera giuridica

Stante quanto sopra, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso enunciando il principio di diritto secondo il quale: 

“…l’azione di annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art.1137 cc, presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione della controversia determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell’interesse ad agire dell’istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l’interesse ad agire solo quando l’attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio”.

Infine, un inciso dello scrivente:

Tutto quanto sopra varrà anche nel caso di morte del condomino con il conseguente “sopravvenuto difetto di interesse”, con ciò che ne deriva anche per la posizione degli eventuali eredi, a meno che questi non intervengano per rappresentare il De Cuius nella prima udienza successiva al decesso…

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