Aumento di capitale nelle S.r.L. e divieto di esclusione del socio moroso – Cass. Civ. n. 1185 del 23.01.2020

La Prima Sezione civile ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) «Nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota»;

b) «Il socio moroso di s.r.l. non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori[1].

Secondo tale pronuncia si può affermare che la ratio sottesa all’art. 2466 c.c. è quella di preservare, quanto più possibile, il valore del capitale sociale, così come emerge dall’analisi dei meccanismi interni della norma. Tra questi, infatti, l’ipotesi dell’esclusione del socio compare solo dopo una serie di altri rimedi finalizzati alla conservazione del valore della quota. Rimedi rappresentati dall’azione di adempimento, dalla vendita proporzionale ai soci e dalla vendita all’incanto.

Una lettura rispettosa di questa ratio deve (a parere della Suprema Corte) condurre ad escludere che il meccanismo di cui all’art. 2466 c.c. possa essere esteso al caso in cui il socio abbia, prima dell’aumento condotto che determini la morosità in tal modo sanzionata, sottoscritto, in fase di costituzione o anche di un pregresso aumento di capitale, una quota senza far residuare debiti di conferimento.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la partecipazione del socio moroso deve riguardare la sola frazione sottoscritta (o acquistata, in caso di partecipazioni non interamente liberate) a fronte dell’obbligo di conferimento rimasto inadempiuto, non anche la frazione interamente liberata – per la quale, dunque, nessun debito da conferimento sussiste – sottoscritta (o acquistata) in precedenza (o successivamente).

Per giungere a questa conclusione, sicuramente la Corte ha sgomberato il campo dal preteso principio di indivisibilità della quota, ritenendola una proprietà della partecipazione in società a responsabilità limitata ormai non più caratterizzante come reso evidente già dallo stesso art. 2466 c.c., nella parte in cui prescrive l’offerta “agli altri soci in proporzione della loro partecipazione”, oppure dall’art. 2473, comma 4, c.c., ove si replica il medesimo concetto della vendita proporzionale.

Da ultimo, merita di essere menzionato l’orientamento societario I.B.25 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, per il quale la sanzione della sterilizzazione del diritto di partecipare alle decisioni prevista dall’art. 2446, comma 4, c.c. si applicherebbe al “socio titolare di una partecipazione interamente liberata che incrementi la medesima con una quota per la quale venga messo in mora con i versamenti” per l’intera sua quota e non solo per l’ammontare incrementato.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

 

[1] In www.notaitriveneto.it

http://www.guidovitabile.com/cpk