Contrattazione collettiva integrativa/aziendale in ENAC
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA/AZIENDALE IN ENAC
I CCNI per il personale Professionista di I^ e II^ Qualifica sottoscritti il 21.09.2015 non si applicano agli iscritti al Sindacato USPPI-APAC (confluito in FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche)
Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 4999/2018
CPK Legal – da oltre 15 anni a fianco del Sindacato dei Professionisti del settore dell’aviazione civile USPPI-APAC, poi confluito in FLP Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, e dei Suoi iscritti – ha ottenuto una nuova vittoria in tema di Retribuzione di Posizione (RDP) ex CCNL ENAC.
La RDP è uno specifico emolumento – disciplinato nel contenuto ed individuato nel suo ammontare dagli artt. 83 e 87 CCNL 1998/2001, 7 CCNI 1998/2001 e Accordo Sindacale del 19.11.2003 – che viene riconosciuto ai Professionisti ENAC a fronte dello svolgimento di particolari incarichi caratterizzati da alta e specifica professionialità di prodotto e di risultato (quali, a titolo esemplificativo, Alta sorveglianza di lavori, Commissioni di collaudo ed agibilità, Certificazioni aeroportuali, Certificazioni e Sorveglianza di imprese operanti nel settore dell’aviazione civile, etc.).
L’ENAC – che omette il pagamento della RDP a fronte dello svolgimento anche delle suddette attività – nei molteplici giudizi dinanzi il Giudice del lavoro instaurati dai propri Professionisti al fine di vedersi riconosciuto l’emolumento in questione, asserisce, tra l’altro, in via subordinata, che le somme spettanti a tale titolo, a decorrere dal marzo 2014, andrebbero rimodulate in pejus così come previsto dalla modifica dell’art. 7 CCNI 1998/2001, così come previsto dai CCNI sottoscritti nel settembre 2015.
Ebbene, la Corte di Appello di Roma (cfr sent. n. 4999/2018), accogliendo le tesi sostenute da CPK Legal, ha statuito che i CCNI in commento non possono trovare applicazione nei confronti dei Professionisti iscritti all’USPPI-APAC (poi conlfuito in FLP Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) in quanto tale sigla sindacale che rappresenta oltre il 50% dei Professionisti in servizio nei ruoli ENAC:
i. ha espresso, in fase di trattativa, il proprio dissenso alla modifica contrattuale;
ii. non ha sottoscritto i CCNI in commento;
iii. ha manifestato il proprio dissenso anche successivamente alla firma con espressa diffida alla non applicabilità dello stesso nei confronti dei propri iscritti.
Tali circostanze risultano dirimenti in ordine all’efficacia soggettiva degli accordi collettivi integrativi/aziendali.
Infatti, se da una parte si deve riconoscere agli stessi efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale – in quanto si tratta di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati (cfr. Cass. nn. 6695/1988 e 2808/1984) -, dall’altra parte si deve anche ammettere che l’applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore (cfr. Cass. nn. 6044/2012 e 10353/2004).
Invero, l’efficacia soggettiva generalizzata va conciliata, da un lato, con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale (di cui all’art. 39, comma 1, Cost.) e, dall’altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non già legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. nn. 10353/2004 e 1403/1990).
In sostanza, la tesi sostenuta dal CPK Legal – e riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma – è che può riconoscersi l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale solo purché si mantenga l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale – che la stessa efficacia non può essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso (cfr. Cass. n. 27115/2017).
Principi, tra l’altro, ribaditi anche in giudizi promossi da altri Professionisti ENAC in tutta Italia.
Avv. Gabriele Aprile
Avv. Francesca Colombaroni