Crediti di lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell’entrata in vigore della riforma Fornero. Nota a Sentenza Cassazione, Sez. Lavoro, n. 26246/2022.
Con la recentissima sentenza n. 26246 del 6 settembre scorso, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha chiarito i dubbi applicativi in materia di decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro generati dall’art. 18 L. n. 300/1970, nel testo novellato dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) richiamato dall’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), le quali – come noto – hanno segnato il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria in tutte le ipotesi di illegittimità del licenziamento ad una tutela generalmente di natura risarcitoria, rappresentando la prima, ormai, un’eccezione.
Questi i punti, di fondamentale rilevanza, chiariti con la pronuncia in commento.
– Un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. impone di considerare la condizione psicologica del lavoratore (c.d. “metus”) che durante il corso del rapporto può essere indotto a non esercitare il proprio diritto alle differenze retributive per timore del licenziamento. Cosicché la prescrizione del diritto alla retribuzione, decorrendo durante il rapporto, produrrebbe proprio quell’effetto che l’art. 36 Cost. ha inteso precludere vietando qualsiasi rinuncia, anche implicita, del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.
– Fatta eccezione per quei rapporti di lavoro i quali, in analogia a quelli di pubblico impiego, siano garantiti dal regime di stabilità della tutela reintegratoria, ossia quelli ai quali siano applicabili le leggi n. 604 del 1966 e l’art. 18 L. n. 300 del 1970 nella versione originaria, tali da escludere il suddetto timore del licenziamento (Corte Cost. 20 novembre 1969, n. 143).
– Considerati tali principi, la Suprema Corte ha così chiarito come il rapporto di lavoro tempo indeterminato, così come rimodulato per effetto della Legge Fornero e del D. Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act) mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione del rapporto e di una loro adeguata tutela, da sempre ravvisati nella tutela reintegratoria garantita con carattere di esclusività dalla precedente versione dell’art. 18, ad oggi non è più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
– Alla luce di quest’ultimo arresto giurisprudenziale, qualunque datore di lavoro è così esposto a potenziali controversie per i crediti sorti sin dal luglio 2007, reclamabili sino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto.