Efficacia probatoria dell’atto di notorietà. Nota a Cassazione Civile, sez. II, n. 25646 del 31.08.2022

La questione nasce da una vicenda successoria per la quale, alla morte di un soggetto, succedono i tre figli, due dei quali rinunciano all’eredità subentrando, per rappresentazione ex art.467 cc, i rispettivi figli minori.

L’erede non rinunciante cita in giudizio i due fratelli rinuncianti e i relativi figli per far accertare l’inefficacia della rinuncia effettuata in quanto, in tesi, intervenuta successivamente all’accettazione dell’eredità.

Ciò in quanto i suddetti chiamati avevano effettuato (prima della rinuncia) un atto notorio presso un Notaio nel quale avevano dichiarato di essere nel possesso dei beni ereditari; dichiarazione alla quale non era seguito alcun inventario tanto che gli stessi erano da considerarsi eredi puri e semplici ex art. 485 c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo il valore di confessione stragiudiziale a quanto contenuto nella dichiarazione, confessione idonea, in quanto tale, a dare la prova del fatto che aveva determinato l’acquisto dell’eredità.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dai convenuti soccombenti, confermava la sentenza del Tribunale ribadendo la natura di confessione stragiudiziale fatta alla parte delle attestazioni rese dinanzi al Notaio in quanto volte ad individuare gli eredi e ad evidenziare che gli stessi erano nel possesso dei beni ereditari.

La questione veniva portata davanti la Corte di Cassazione la quale, al netto delle altre questioni trattate che qui non rilevano, ribaltava la decisione presa dalla Corte di merito.

Nello specifico, sul punto dell’efficacia probatoria dell’atto di notorietà, la Suprema Corte precisa che tale atto costituisce una dichiarazione di scienza relativa a fatti che alcuni soggetti affermano essere notoriamente a conoscenza di una cerchia di persone più o meno ampia. La relativa efficacia probatoria fino a querela di falso riguarda soltanto l’attestazione dell’ufficiale rogante di aver ricevuto quelle determinate dichiarazioni dai soggetti intervenuti, previamente da lui identificati, ma non si estende al contenuto e  alla veridicità delle stesse dichiarazioni a cui viene attribuita un’efficacia meramente indiziaria (V. anche Cass. 29830/2011).

Le dichiarazioni rese al Notaio in questo senso non hanno alcuna natura di confessione, fattispecie che invece richiede una esplicita dichiarazione della parte (o del suo rappresentante) in ordine alla veridicità di fatti ad esso dichiarante sfavorevoli o favorevoli all’altra parte e non possono consistere in dichiarazioni implicitamente o indirettamente ammissive di fatti che hanno natura meramente indiziaria e/o presuntiva. 

Nell’atto di notorietà, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione non è resa direttamente dall’interessato e non rileva l’attestazione del notaio di aver ricevuto le dichiarazioni dei soggetti, attestazione che non è atta a trasformare le dichiarazioni ricevute e rese dagli attestanti in una dichiarazione propria degli stessi. Tale attestazione si limita a confermare che il Pubblico Ufficiale, su richiesta di determinati soggetti, ne ha ricevute le dichiarazioni.

Peraltro la Corte d’Appello ha riconosciuto l’inefficacia della rinuncia all’eredità unicamente a fronte della supposta confessione stragiudiziale dei chiamati (di possesso dei beni e mancanza dell’inventario e consequenziale acquisto della qualità di eredi) non svolgendo di fatto alcun accertamento concreto sull’eventuale esistenza di fattispecie di accettazione tacita o espressa della detta eredità.        

Stante quanto sopra, la Suprema Corte, prendendo atto dei rilievi svolti dai ricorrenti, accoglieva il ricorso confermando il principio secondo il quale  

“l’atto notorio non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c. comma 1, come invece si riconosce per la dichiarazione sostitutiva, perché, appunto, la dichiarazione non è resa dalla parte interessata ma da un terzo” (sul punto anche Cass. 19708/20 e 27042/11).

Conseguentemente il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

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