Espropriazione dei crediti del condominio verso i singoli condomini da parte del creditore del condominio

Nota a Corte di Cassazione Sentenza n. 12715 del 14.05.2019

Un soggetto, creditore di un Condominio a seguito di una sentenza di condanna alle spese processuali di un giudizio di cognizione, metteva in esecuzione il titolo procedendo al pignoramento dei crediti vantati dal Condominio nei confronti di alcuni condomini per contributi condominiali.

Il Condominio ed un condomino esecutato proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Catania (sezione distaccata di Acireale). Il Tribunale rigettava il ricorso, così come rigettava il successivo gravame la Corte d’Appello di Catania.

Il Condominio ed il condomino proponevano Ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, affermando in sostanza che il creditore del condominio non potesse agire esecutivamente verso i singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti dovendosi tale possibilità configurare (anche nella forma del pignoramento presso terzi) quale violazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali.

Preliminarmente la Suprema Corte, in accoglimento della specifica eccezione avanzata dal controricorrente, rilevava l’inammissibilità del ricorso proposto dal Condominio per difetto della relativa delibera assembleare autorizzativa, anche in via di ratifica successiva. Ciò in quanto la fattispecie concreta (opposizione per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata) non rientra tra le attribuzioni ordinarie dell’amministratore ex art. 1130 c.c. e la relativa azione doveva pertanto essere autorizzata e deliberata dall’assemblea.

La Corte rilevava anche l’inammissibilità dell’altro ricorso proposto dal condomino per difetto di interesse ad agire (non avendo egli interesse a sollevare questioni inerenti direttamente i rapporti creditore – condominio debitore esecutato); difetto, peraltro, rilevato già dai Giudici di merito con pronunce mai oggetto di specifica censura da parte del condomino.

Fermo quanto sopra, la Corte riteneva comunque di esaminare il merito del ricorso, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in considerazione della rilevanza della questione di diritto con lo stesso posta e cioè se sia legittima la possibilità per il creditore del condominio, munito di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso, di procedere all’espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.

La Cassazione si pronuncia sul detto quesito in senso affermativo.

Secondo i principi generali (artt. 2740 e  2910 c.c.) il creditore può agire esecutivamente verso il debitore aggredendo tutti i suoi beni presenti e futuri, compresi i crediti.

Essendo innegabile – anche in virtù del disposto di cui all’art. 63 disp. att. c.c. – l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra il Condominio ed i singoli condomini relativamente al pagamento dei contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea e, quindi, un credito del Condominio (in persona dell’amministratore p.t.) nei confronti dei singoli condomini, ne consegue evidentemente la possibilità del creditore del condominio di espropriare i crediti (beni) del condominio suo debitore. Tale espropriazione non potrà che avvenire nelle forme del PPT di cui agli artt.543 e seg.cpc.

Peraltro, prosegue la Corte, nessuna violazione vi è del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (sulla base del quale il singolo condomino non può essere “aggredito” se non nei limiti della sua quota di partecipazione). Infatti,  nel caso che qui interessa, esecutato è e rimane il condominio per l’intero e non il singolo condomino e l’esecuzione ha ad oggetto crediti del condominio (quindi beni/diritti dello stesso).

Stante quanto sopra, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso enunciando il seguente principio di diritto:

“Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.”.

Avv. Luigi Minasi

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