La tragica vicenda della Al Salam Boccaccio ’98, traghetto affondato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2006 nel Mar Rosso, è attualmente oggetto di diversi contenziosi instaurati dalle vittime del naufragio e i loro parenti contro l’ente di classificazione nei cui registri era inserita la nave affondata.
Secondo le vittime, l’ente di classificazione è responsabile dei danni da queste sofferti in quanto le attività affidate all’ente non sarebbero state svolte correttamente, contribuendo alla produzione del sinistro. L’ente di classificazione è stato convenuto in due separati giudizi dinanzi al giudice del foro in cui è situata la sua sede. In entrambi, è stata sollevata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che, laddove un ente di classificazione operi come recognized organization di un certo stato, l’ente benefici dell’immunità dalla giurisdizione di altro stato, nel caso di specie, dalla giurisdizione del giudice italiano in quanto l’ente aveva operato sulla Al Salam Boccaccio ’98 per conto della Repubblica di Panama, Stato di bandiera della nave.
La questione è stata affrontata dalle corti di merito ed è stata oggetto di due importanti pronunce, pubblicate a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, da parte della Corte di giustizia (UE)1 e delle Sezioni unite della Corte di cassazione2.