Le perdite da Covid-19 non sono ricomprese nello stop alle ricapitalizzazioni

L’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito senza modifiche in L. n. 40/2020) sospende gli obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale. Tale  sospensione sociale opera tra il 9 aprile ed il 31 dicembre 2020.

La norma in esame ha per oggetto tutti gli obblighi di intervento sul capitale e più nello specifico:

a) la riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, ma non tali da ridurre il patrimonio netto al di sotto del capitale minimo previsto per il tipo sociale (cfr. art. 2446, commi 2 e 3, c.c. e con riferimento alle S.r.L. dell’art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.);

b) la riduzione immediata imposta qualora la perdita oltre il terzo abbia determinato l’erosione integrale del capitale o comunque una sua riduzione al di sotto del minimo legale.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi (ossia lo scioglimento), la norma lascia trasparire la vera finalità dell’intervento legislativo: prevenire il rischio di future imputazioni di responsabilità aggravata degli amministratori, ai sensi dell’art. 2486 c.c. (che era stato modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 14/2019).

Sempre in questa logica, si è prevenuto anche il rischio che tale imputazione di responsabilità, tenuta fuori dalla porta dall’articolo 6, potesse rientrare nell’interpretazione che ravvisa nel venir meno della continuità aziendale l’ulteriore causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 2, c.c. (impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale). In tale direzione l’art. 7 del D.L. Liquidità (e in modo ancora più chiaro la norma che lo ha poi sostituito, art. 38-quater inserito in sede di conversione nel D.L. Rilancio) ha sancito la ultrattività della continuità aziendale esistente ante pandemia sino ai bilanci da approvarsi nell’anno a venire.

Nella consapevolezza delle gravi incertezze dell’attuale scenario economico, si è lasciata alla società la più ampia libertà nell’individuazione degli strumenti necessari per acquisire la liquidità necessaria al fine di preservare e, se del caso, recuperare la continuità aziendale.

Alla luce di queste finalità del Legislatore, è venuta progressivamente ad affermarsi l’interpretazione della norma secondo la quale gli obblighi di intervento sul capitale per perdite e la causa di scioglimento sono sospesi “a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergo- no le predette perdite[1].

Tale soluzione trova ora ulteriore conferma nella recente circolare Assonime (n. 16 del 28 luglio 2020), ove si sottolinea altresì l’opportunità di estendere la portata della sospensione anche alle perdite rilevate in esercizi chiusi nel corso del 2020 e, dunque, sino alla loro approvazione nella primavera del 2021.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

[1] Massima n. 191 del Consiglio Notarile di Milano del 16 giugno 2020.

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