Nullità del contratto rilevabile d’ufficio e decisione del Giudice
La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio ma non può essere dichiarata in assenza di domanda, con la conseguenza che l’azione fondata sul contratto nullo deve essere semplicemente rigettata.
“Il giudice innanzi al quale sia stata proposta azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, ai fini della trascrizione dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 563 c.c., ove rilevi in appello una causa di nullità del contratto non oggetto di espressa domanda di accertamento deve rigettare l’originaria pretesa e dichiarare nella motivazione la nullità del contratto, con efficacia di giudicato sul punto in assenza di gravame” (cfr. Cass. Sez. II n. 22457/2019).
L’articolo 563, 4° comma, c.c. come introdotto dalla L. 80/2005
Il legislatore, con il D.L. 35/2005 nell’ottica del complessivo sviluppo economico e della commerciabilità dei beni derivanti da una donazione, e come tali sempre aggredibili al momento dell’apertura della successione, ove detta donazione violasse la legittima, si è preoccupato di mettere in sicurezza gli aventi causa dell’originario donatario di un bene prevedendo che, decorso il termine di venti anni dalla trascrizione dell’atto di liberalità, gli acquirenti di tali immobili non possano essere aggrediti dal legittimario leso, anche qualora l’azione contro gli originari donatari risultasse infruttuosa.
Evidente la volontà di creare uno spazio temporale dopo il quale realizzare la piena commerciabilità di beni che, altrimenti, sarebbero risultati non appetibili poiché aggredibili in un futuro senza limitazioni di tempo e senza prognosi prevedibili sulla sicurezza dell’operazione economica.
Lo stesso legislatore, peraltro, nello statuire tale limite temporale, ha previsto per il coniuge ed i parenti in linea retta del donante, ossia, se si vuole, dei potenziali legittimari pretermessi, la possibilità di formalizzare l’opposizione alla donazione onde rendere inefficace il decorso del termine.
Tanto ovviamente, nel caso di formale donazione, nulla prevedendo per la diversa ipotesi della vendita simulante una donazione, atto ovviamente apparentemente escluso dal perimetro dell’articolo 563 c.c.
Da qui il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza, dell’azione di accertamento della simulazione della vendita in quanto dissimulante una donazione, come nel caso posto all’attenzione della Cassazione.
Azione di simulazione della vendita mascherante la donazione, omessa domanda sul punto e rilievo d’ufficio in appello : la soluzione della Cassazione – Sentenza del 9 settembre 2019 n. 22457
La questione posta all’attenzione della Cassazione aveva ad oggetto una domanda di accertamento della donazione dissimulata ai fini della trascrizione dell’opposizione ex art. 563 c.c.
Il Tribunale di prime cure aveva accolto la domanda, qualificando l’atto come donazione e aprendo, in tesi, la strada alla trascrizione della opposizione.
La Corte di Appello di Milano, investita del gravame, rilevava come l’atto simulato, in quanto formalmente una compravendita, non fosse stato redatto con il rispetto delle forme solenni imposte dall’atto di donazione, ossia la presenza dei testimoni, e pertanto ne dichiarava la nullità in motivazione ma, in assenza di una domanda al riguardo, avendo l’originaria parte attrice chiesto solo dichiararsi la nullità, rigettava la domanda di accertamento della simulazione dichiarando, nella motivazione, che l’atto aggredito era comunque nullo per vizio di forma.
Avverso tale decisione insorgevano gli originari attori con tre motivi di ricorso, il primo, attinente ad una pretesa nullità della sentenza per motivazione totalmente apparente e comunque per mancata concessione di termini per dedurre sulla nullità rilevata d’ufficio, gli altri due sulla violazione delle norme sostanziali in materia di simulazione.
La Cassazione, esaminando il secondo e il terzo motivo di ricorso, li ha rigettati confermando la decisione della Corte Milanese.
Ha rilevato la Suprema Corte che, nella chiarezza del petitum degli originari attori (far accertare la natura simulata della vendita ai fini della trascrizione dell’opposizione), domanda pacificamente ammissibile, non vertendosi qui in ipotesi di donazione indiretta, quello che rimane impossibile è far accertare preventivamente la nullità della simulazione per difetto di forma al fine di far trascrivere l’opposizione.
Pertanto la domanda volta a far accertare la dissimulata donazione contiene in sé la necessità del pregiudiziale accertamento della validità del negozio dissimulato, ragione per cui qualora, come nel caso di specie, manchi la forma ad substantiam richiesta, è onere del Giudice accertare la nullità dell’atto, il tutto anche in assenza di specifica domanda, domanda che, ovviamente, non potrebbe essere proposta in appello poiché nuova e come tale collidente con il divieto di cui all’articolo 345 c.p.c.
Peraltro l’assenza di specifica domanda sul punto osta a che la decisione del Giudice di Appello possa estendersi alla formale declaratoria della nullità, dovendo pertanto la Corte rigettare, come ha fatto, l’azione basata sulla presupposta validità del contratto, dando atto nella motivazione della nullità del contratto stesso, secondo l’insegnamento di Cass. SS.UU. 26242/2014 qui richiamato e condiviso.
Il risultato sostanziale, peraltro, rimane il medesimo sia in assenza che in presenza di domanda atteso che, dichiarata nella motivazione la nullità del contratto, tale statuizione, in assenza di gravame, passa in giudicato, precludendo la riproposizione di qualsiasi azione contrattuale in un successivo giudizio.
Conclusivamente la Corte di Cassazione ribadisce che l’eventuale azione di nullità della donazione dissimulata per difetto di forma idonea (o altro vizio genetico dell’atto) non può essere proposta prima dell’apertura della successione per difetto di interesse, essendo possibile proporre solo l’azione di simulazione relativa oggettiva, ma l’accertamento eventualmente emerso nel processo in merito alla nullità, ancorché non formalmente domandabile, tutela comunque i soggetti che, ai sensi dell’articolo 563 c.c., potrebbero formalizzare l’opposizione.
La principale questione che la Corte non chiarisce attiene ai limiti di trascrivibilità della sentenza in oggetto che, quale sentenza che accerta la nullità, deve ritenersi trascrivibile ai sensi del n. 6 dell’articolo 2652 c.c. ma che, in sede di (eventuale) trascrizione della domanda, viene trascritta ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.
Chiaro dunque il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui la nullità della donazione dissimulata, ancorché non richiesta né richiedibile, può essere rilevata d’ufficio con accertamento idoneo a passare in giudicato, tutelando per altra via i soggetti titolari del diritto ex art. 563 quarto comma.
Avv. Francesco Capecci