Obbligo di nomina dell’Organo di controllo nelle s.r.l. di grandi dimensioni
La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria nelle s.p.a. e nelle società in accomandita per azioni (art. 2477, comma 2, lett. a, c.c.). Nelle s.r.l. la nomina di un revisore o di un organo di controllo diviene obbligatoria – per le c.d. “s.r.l. di grandi dimensioni” – da parte dell’assemblea solo al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite di 4 milioni di euro;
- una media di dipendenti occupati pari a 20 unità [1] (art. 2477, comma 2, lett. c, c.c.).
Il suddetto adempimento deve essere effettuato dai soci entro i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui, per il secondo esercizio consecutivo, viene superato il limite.
In caso d’inerzia, la nomina verrà effettuata dal Tribunale competente, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.
Il Codice della crisi consentiva alle s.r.l. di grandi dimensioni già costituite alla data del 16 marzo 2019 di usufruire, per il primo periodo di applicazione, del maggior termine di 9 mesi dall’entrata in vigore, per effettuare la nomina (quindi avrebbero dovuto provvedere alla nomina entro il 16 dicembre 2019).
Le regole sono poi cambiate il 29 febbraio, con l’entrata in vigore del D.L. n. 162/2019 (convertito con L. n 8/2020), che ha postergato l’obbligo di nomina fino alla data di approvazione del bilancio 2019.
Con tale modifica, i due esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti sono diventati il 2018 ed il 2019 ed il primo bilancio da assoggettare a revisione sarà quello dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020.
Tale intervento ha “favorito” coloro che non avevano ancora adempiuto.
L’obiettivo futuro è quello di estendere i controlli anche alle s.r.l. di medie e piccole dimensioni, al fine di permettere una più efficace gestione della crisi d’impresa.
In questa prospettiva, la finalità si lega alla predisposizione della procedura dell’allerta, in virtù della quale l’organo di controllo societario, una volta individuati fenomeni caratteristici di uno stato iniziale di crisi, ha il compito di avvisare l’organo amministrativo e, in caso di necessità, informare l’organismo di composizione della crisi al fine di tentare una precoce conciliazione con i creditori [2].
Ebbene, tra gli incaricati di far scattare l’allerta figurano proprio i sindaci ed i revisori, i quali, nell’esercizio della loro attività, hanno anche l’obbligo di rispettare la normativa prevista dal Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2001).
Per quanto attiene alla nomina, sebbene il legislatore preveda come alternative la nomina dell’organo sindacale o quella di revisore, sono state diverse le interpretazioni date alla previsione.
Secondo una prima opinione, la società potrebbe scegliere se nominare un organo di controllo ovvero un revisore legale, attribuendo alla figura nominata sia la funzione di controllo sulla gestione (ex art. 2403 c.c.), sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 D. Lgs. n. 39/2010) [3].
Secondo una impostazione differente, le suddette funzioni potrebbero invece essere attribuite rispettivamente all’organo di controllo e al revisore oppure entrambe al solo organo di controllo. Al contrario, il revisore legale non potrebbe effettuare anche un controllo gestionale.
Dall’analisi complessiva della novella si ritiene che sia preferibile quest’ultima tesi, che rende possibile la nomina in via alternativa.
Infatti, è lo stesso art. 2477 c.c. a prevedere, al comma 4, che nel caso di nomina dell’organo di controllo alle s.r.l. vadano applicate le disposizioni previste in tema di collegio sindacale delle s.p.a. e pertanto sia il controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 2403 c.c. che quello sulla revisione legale dei conti ex D. Lgs. n. 39/2010.
Nelle s.r.l., a differenza delle s.p.a, i soci sono soggetti tendenzialmente coinvolti nella gestione, piuttosto che investitori, essendo portatori di interessi specifici diretti e specifici nella società stessa. Ciò giustifica i loro poteri di controllo diretto, negati invece ai soci della s.p.a. (es. diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, ecc.).
Proprio per tale ragione, si ritiene che nelle s.r.l. l’elemento centrale dell’assetto dei controlli sia rappresentato dalla revisione legale, idonea, attraverso il giudizio espresso sui bilanci, ad assicurare la tutela dei creditori, consentendo una obiettiva valutazione sulla serietà e affidabilità dell’impresa.
La revisione legale dei conti è pertanto una tipologia di controllo minimo obbligatorio [4].
Alla luce di quanto sopra, nei casi in cui si opti per la semplice presenza di un revisore esterno, occorrerà una verifica puntuale e stringente, soprattutto nelle s.r.l. più grandi, sull’adeguatezza del suddetto strumento rispetto al generale dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile proporzionato alle dimensioni dell’impresa e alla natura dell’attività svolta.
Tutto ciò anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale.
Avv. Matteo Giovine
Avv. Enrico Perrella
[1] Il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno solare (il calcolo medio, dunque, si effettua a livello mensile).
[2] Cfr. Fondazione accademia romana di ragioneria Giorgio di Giuliomaria, nota operativa n. 18/2019 p. 3.
[3] Nello specifico, l’art. 2403 c.c. prevede che il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Se previsto dallo statuto il collegio può esercitare il controllo contabile, se è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, nei casi in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il revisore legale dei conti invece, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 39/2019 è colui che esercita quel complesso di attività e procedure, espresse in una relazione di revisione, mediante le quali si esprime un giudizio sul bilancio di esercizio o consolidato, verificando la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
[4] V. ancora, Circolare Assonime, n. 19 del 2 agosto 2019 p. 93.