Passeggero aereo molesto? Circostanza eccezionale. Corte di Giustizia, sentenza 11.06.2020
La controversia principale era sorta tra un passeggero e il vettore aereo Transportes Aéreos Portugueses (TAP) in merito al rifiuto di quest’ultimo di risarcirlo per la perdita della coincidenza, conseguenza del ritardo prolungato all’arrivo alla sua destinazione.
Il vettore aereo aveva rifiutato di accogliere la domanda, adducendo come motivazione che il ritardo del volo in questione traeva origine dal comportamento molesto di un passeggero verificatosi su un precedente volo operato con lo stesso aeromobile e che aveva comportato un dirottamento dello stesso. Questa circostanza, secondo il vettore, doveva essere qualificata come «eccezionale» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e dunque non era dovuto alcun rimborso.
Il Tribunale circondariale di Lisbona, investito della causa, aveva espresso dubbi sulla qualificazione giuridica della circostanza all’origine del ritardo, in particolare sul fatto che il ritardo riguardasse un volo precedente, non quello a bordo del quale avrebbe dovuto trovarsi il passeggero che aveva chiesto il risarcimento.
La Corte europea ha ricordato che il vettore aereo non è tenuto a risarcire i passeggeri se è in grado di dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo, di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo, sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare.
Per la Corte possono essere qualificate «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non riguardano il normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo; l’ art. 5 c. 3 del Regolamento 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dispone infatti che «Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». Circostanze che possono verificarsi, in particolare, in caso di rischi connessi alla sicurezza.
Certamente il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell’equipaggio non sono prevedibili e costituiscono un rischio alla sicurezza ma il vettore deve dimostrare di non aver contribuito al verificarsi del comportamento del passeggero, ad esempio di non aver proceduto all’imbarco dello stesso nonostante avesse avuto atteggiamenti poco consoni già prima di salire a bordo.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che spetta al vettore aereo, la prova del nesso di causalità diretta tra il verificarsi del dirottamento sul volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, e il ritardo o la cancellazione del volo successivo (cfr. sent. 4.04.2019, Germanwings, C‑501/17, sent. 12.03.2020, Finnair, C‑832/18).
In conclusione, il comportamento molesto di un passeggero che ha ritardato la partenza dell’aeromobile costituisce una «circostanza eccezionale» e quindi il vettore aereo operativo se ne può avvalere anche per cancellare la tratta senza dover rimborsare gli altri passeggeri. La riprogrammazione del volo degli altri passeggeri, che evidentemente arriveranno a destinazione più tardi, può essere ritenuta una «misura ragionevole» che esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, non sempre però, solo in presenza di determinate condizioni.
Avv. Matteo Giovine
Avv. Enrico Perrella