Prezzolini e le assemblee societarie da remoto

Premettiamo fin da subito che è possibile svolgere l’assemblea societaria da remoto fino al 31 dicembre 2024, ex art.11 co.2 del D.D.L. Capitali. Superato tale termine, sarà possibile svolgere le assemblee da remoto esclusivamente nel caso in cui lo statuto delle società lo preveda espressamente.

Durante la pandemia da Covid-19, è stato emanato il d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n.27. Per garantire il corretto svolgimento delle assemblee societarie è stata introdotta all’art.106 una disciplina per consentire di svolgere a distanza le assemblee delle società, anche in assenza di una previsione statutaria: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

La norma prevedeva, difatti, un’espressa deroga alla necessaria previsione statutaria, di cui al co.4 dell’art. 2370 cc: “Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”. Il metodo collegiale, che prevede nell’attività dei componenti dell’organo assembleare un’unità di tempo e di luogo, è sempre stato ritenuto inderogabile. Non si ritiene, tuttavia, che le assemblee da remoto possano in qualche modo minare tale principio, semplicemente ad un’unità fisica di luogo si sostituisce un’unità virtuale.

Se inizialmente l’efficacia di tale normativa era stata prevista esclusivamente per far fronte alla pandemia, successivamente il termine è stato prorogato più volte a seguito di diversi interventi: dal d.l. n. 105/2021 che prevedeva una proroga fino al 31 dicembre 2021 al d.l. n.228/2021 che differiva ulteriormente il termine al 31 luglio 2022.

Per maggiore chiarezza sono stati promulgati il d.l. n.198/2022 (decreto Milleproroghe 2022) ed il D.D.L. Capitali. Quest’ultimo all’art. 11 co.2, come anticipato, ha esteso la durata della norma al 31 dicembre 2024.

I Consigli notarili si sono più volte occupati della questione, anche in epoca precedente alla pandemia. Con la massima n. 200 del 21 novembre 2021, il Consiglio Notarile di Milano ha affermato come siano “ legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”. Pertanto, la stessa massima ha affermato la possibilità che il “presidente e il segretario o il notaio possano trovarsi in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 41/2023, afferma la piena possibilità delle assemblee esclusivamente da remoto, ma – stante il non consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale – pone al prudenze apprezzamento volta per volta: a)  della indicazione o meno del luogo fisico di convocazione e svolgimento delle adunanze; b) della necessità o meno della compresenza del presidente e del notaio verbalizzante nel medesimo luogo fisico.

Dopotutto come diceva Prezzolini “In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”.

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