Rettifica tabelle millesimali – versamento quote errate da parte del condomino – legittimazione condominio ex art.2041 cc
Corte Cassazione, sez.2° civile, n. 23739 del 4.9.2024 – Pres. Dott.ssa Falaschi
Una condomina ricorreva, ex art. 1137 cc, dinanzi il Tribunale di Catanzaro per impugnare una delibera condominiale con la quale, a fronte della modifica delle tabelle millesimali da parte del Tribunale, l’assemblea aveva rettificato i bilanci relativi agli anni 1994/2008 rimodulando le somme dovute da ciascun condomino nel dare/avere con il Condominio.
La tesi della ricorrente si basava sull’assunto che la sentenza modificativa delle tabelle non potesse operare per i bilanci precedenti alla sua adozione e quindi sulle somme già versate dai condomini ed evidenziando peraltro che eventuali crediti del condominio fossero comunque prescritti.
Il condominio si costituiva contestando le avverse domande e proponendo riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento
Essendo nelle more la presente causa riunita ad altra di annullamento di diversa delibera per le medesime ragioni, il Tribunale annullava entrambe le delibere accogliendo le ragioni della ricorrente.
La Corte di appello di Catanzaro, adita su gravame del condominio, pur riformando in parte qua la decisione, riteneva infondata la riconvenzionale svolta dal Condominio ritenendo che la domanda di indebito arricchimento potesse essere coltivata esclusivamente dal singolo condomino e non dal Condominio.
Ricorreva quindi il Condominio dinanzi la Corte di Cassazione
La Suprema Corte, per quanto qui interessa e rileva, statuiva quanto segue
Preliminarmente la sentenza che dispone la revisione/modifica delle tabelle millesimali non ha efficacia dichiarativa ma costitutiva applicandosi quindi anche ai versamenti effettuati prima della modifica (l’efficacia della sentenza decorre dal passaggio in giudicato).
Pertanto, ove il singolo abbia versato prima della modifica quote condominiali sulla base dei valori millesimali non conformi, al risparmio di spesa dallo stesso ottenuto corrisponde un indebito arricchimento con conseguente depauperamento della cassa comune per il minor introito di somme destinate a far fronte alle esigenze dell’intero condominio che è quindi legittimato, attraverso l’amministratore, ad agire per l’ottenimento dell’indennizzo ex art.2041 cc
Rileva pertanto la Cassazione che: “In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all’art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l’indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell’unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero condominio, e non dei singoli condomini”.
La Sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione