Riforma Cartabia ed esecuzione forzata: il nuovo articolo 492 bis c.p.c.
La nuova riforma del processo civile, entrata in vigore dal primo marzo 2023, ha interessato in maniera trasversale l’intero codice di procedura, imponendo agli avvocati ed ai professionisti un necessario approfondimento ed impegno per confrontarsi con le nuove norme introdotte.
Un merito che va riconosciuto a questo testo legislativo, tra le innumerevoli critiche pur ricevute, è di aver recepito a livello codicistico molte interpretazioni giurisprudenziali intervenute nel corso degli anni, consacrando così a livello normativo numerose best practices introdottesi nella giurisprudenza, particolarmente di merito.
A tanto non ha fatto eccezione neppure il processo di esecuzione, sia in punto generale, con la soppressione della “formula esecutiva” sia con una serie di norme mirate all’implementazione delle varie tipologie di processi esecutivi in essere.
Andando miratamente all’esecuzione forzata presso terzi, la novità forse più discussa, anche perché cronologicamente entrata in vigore per prima, è stata l’introduzione dell’obbligo ex art. 543 c.p.c., VII c., ossia l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo da comunicarsi a debitore e terzi pignorati entro la data d’udienza indicata nell’atto di citazione, a pena di improcedibilità del pignoramento.
Tale adeguamento è stato il primo introdotto dalla riforma, poiché la sua entrata in vigore è datata 22 giugno 2022, all’incirca otto mesi prima delle altre novelle.
Ampie anche le novità in punto di esecuzione immobiliare, ma, tornando alle categorie generali, sempre in tema di esecuzione forzata, o per meglio dire, di attività prodromica all’esecuzione, colpisce la modifica dell’art. 492 bis c.p.c.
La norma, come risaputo, prevede la possibilità per il creditore munito di titolo esecutivo, di presentare istanza per accedere alle banche dati finanziarie delle Pubbliche Amministrazioni riferite al soggetto debitore, ottenendo così un quadro completo circa i rapporti economici che intrattiene ed individuando la migliore scelta possibile per poi procedere alla soddisfazione coattiva del credito vantato.
Si tratta di strumento diffusamente utilizzato e che, nei pochi anni di vigenza, si è indubbiamente dimostrato molto utile nella fase propedeutica alle instaurande esecuzioni, specie presso terzi.
Ciò che colpisce a primo impatto è lo spostamento di competenza in merito alla proposizione dell’istanza, che ora si propone direttamente all’Ufficiale Giudiziario competente individuato sulla base della residenza del debitore, relegando l’istanza diretta al Presidente del Tribunale territorialmente competente alle sole ipotesi di comprovata urgenza.
La ratio della norma sul punto è chiara: spostare l’intera attività recuperatoria, inclusa la necessaria fase preparatoria, in capo all’Ufficiale Giudiziario, che sarà così chiamato ad intervenire fin dalla fase iniziale.
Ovviamente la riforma va letta con uno sguardo orientato al futuro.
È infatti volontà espressa del legislatore che gli uffici NEP (Notifiche, Esecuzioni, Pignoramenti) sul territorio nazionale possano avere accesso diretto alle già menzionate banche dati tributarie di tutti i soggetti residenti in Italia, senza il passaggio per l’Agenzia delle Entrate, oggi ancora necessario poiché unico soggetto autorizzato ad accedere direttamente.
Volontà che era già palese nella lettura del testo precedente, tuttavia rimasta lettera morta, mentre la riforma Cartabia ha espressamente previsto tale futuro “passaggio di consegne” dagli Uffici tributari a quelli giudiziari (soprattutto nell’ottica PNRR).
Ottenute le informazioni necessarie e redatto apposito processo verbale, l’Ufficiale ne dà quindi notizia all’Avvocato istante.
Non è peraltro univocamente chiaro dalla lettura della norma se, giunti a questo punto, la decisione delle cose da pignorare sia rimessa all’autonomia dell’Ufficiale Giudiziario (come avviene in occasione di un pignoramento mobiliare diretto) o se debba essere presa di concerto con il legale del creditore, questione che probabilmente avrà risposta definitiva solamente una volta che si concretizzerà tale opzione.
Allo stato, infatti, gli Uffici Giudiziari risultano sprovvisti degli strumenti tecnici, costituendo il loro “non possumus” l’equivalente del provvedimento che, in precedenza, era emesso dal Presidente del Tribunale, in entrambi i casi – e quindi ancora oggi – con l’onere per il procedente di provvedere alla successiva significazione del provvedimento all’Agenzia delle Entrate e, a valle, con il pagamento degli oneri di ricerca.
Molto interessante ed utile la novella del quarto comma, che prevede espressamente la sospensione del termine di novanta giorni per l’efficacia dell’atto di precetto dal giorno di proposizione dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. “fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma”.
Ciò significa che la validità dell’atto di precetto verrà estesa di conseguenza ai giorni necessari per ottenere risposta dall’Ufficio, con una sorta di trasferimento dell’effetto temporale correlato all’efficacia (o inefficacia) della macchina amministrativa sulla P.A. e non più sul creditore procedente, evitando quindi il dover ricorrere a precetti in rinnovazione potenziali fonti di contenzioso sulle spese di lite.
Bisogna tuttavia evidenziare come ad oggi non sia ancora disponibile l’accesso diretto per gli Uffici Giudiziari dei Tribunali nazionali, pertanto la modalità di fruizione del servizio si limita alla presentazione allo sportello dell’UNEP competente dell’istanza di accesso, che viene restituita con una attestazione di impossibilità di accesso diretto.
Attestazione che deve essere poi trasmessa all’Agenzia delle Entrate competente per procedere secondo il sistema previgente, ossia, come detto, con la richiesta di informativa tramite pec, successiva determinazione degli oneri da parte della P.A., pagamento degli stessi e, infine, trasmissione dei dati, procedura ancora farraginosa ma che molto ha migliorato le possibilità di sollecito recupero del credito.