Termine impugnazione di delibera annullabile da parte del condomino allontanatosi dalla riunione

Cassazione Civile, sez.II n. 4191 del 15.02.2024

Una condomina conviene in giudizio il proprio Condominio dinanzi il Tribunale di Bologna impugnando una delibera assembleare rilevandone la nullità o l’annullabilità relativamente a due punti all’ordine del giorno aventi ad oggetto la regolamentazione d’uso di spazi condominiali e la nomina dell’amministratore.

Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando che nel caso di specie si fosse casomai in presenza di un’ipotesi di annullabilità e, come tale, l’attrice fosse incorsa nella decadenza ex art.1137 comma 2 cc per non aver rispettato il termine di 30 giorni dalla data della delibera assembleare.

A seguito del gravame interposto dalla condomina, la decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza 2389/2020.

In detta sentenza la Corte Territoriale confermava la tardività dell’impugnazione rilevando che, seppur risultasse dal verbale che il delegato della condomina ad un certo punto aveva abbandonato l’assemblea, non partecipando al voto ma “assistendo ad essa sulla soglia della porta così prendendo coscienza di quanto accaduto e quindi deciso dall’organo collettivo”, talchè non si dovesse parlare di “assenza” del delegato ma casomai di mancata partecipazione alla volontà assembleare, condotta questa riconducibile sostanzialmente ad un’astensione.

Pertanto il dies a quo dell’azione era da ritenersi quello della delibera e non quello della comunicazione del verbale assembleare.

Contro detta sentenza la condomina proponeva ricorso per Cassazione sotto svariati motivi; resisteva con controricorso l’intimato condominio.

All’esito,  la Suprema Corte accoglieva il ricorso rilevando – contrariamente a quanto ritenuto nei primi due gradi di giudizio – che il delegato della condomina andasse considerato “assente” all’atto dell’adozione della delibera relativa ai due punti all’Odg, ragion per cui il termine per impugnarla non si sarebbe potuto considerare decorrente dallo stesso giorno della delibera. Infatti nessun rilievo poteva attribuirsi alla possibile percezione di quanto deliberato da parte del delegato della condomina (accomodatosi vicino alla porta della sala) essendosi lo stesso comunque allontanato dalla  riunione e facendo prendere atto di ciò con annotazione a verbale.

Ragion per cui avrebbe dovuto essere ritenuto legittimamente come assente senza potersi configurare, come invece fatto dai Giudici del merito, un fenomeno di “sostanziale astensione” come partecipante fittizio alla votazione.

A tal proposito la Suprema Corte richiama un proprio precedente (Cass. 1208/99) con il quale si riconosceva che “in tema di condominio negli edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall’art.1136 cc per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può neanche tener conto dell’adesione espressa del condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, poiché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell’atto collegiale (né ha rilievo una successiva adesione da parte del condomino)….”.

Stante quanto sopra, la Suprema Corte, prendendo atto dei rilievi svolti dalla ricorrente, accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione ed enunciando il principio secondo il quale: 

 

“…qualora un condomino, nel corso di un’assemblea condominiale, ad un certo punto si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l’allontanamento non incide sui “quorum costitutivi”(che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide invece su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all’Odg rispetto ai quali il condomino abbia deciso ……di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità all’esterno da parte dei condomini preventivamente allontanatisi dal locale di svolgimento dell’assemblea delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare…….Di conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall’art.1137 comma 2 cc per l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come “dies a quo”… con quello del giorno di adozione della delibera stessa, dovendosi considerare a tutti gli effetti come assente il condomino precedentemente allontanatosi” 

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