Verbale assemblea condominio – conoscibilità e termine decadenziale ex art.1137 cc

Tribunale Civile Frosinone, Sez.I,   Sentenza 7 luglio 2023 n.758

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Verbale assemblea condominio – conoscibilità e termine decadenziale ex art.1137 cc

Tribunale Civile Frosinone, Sez.I,   Sentenza 7 luglio 2023 n.758

Con atto di citazione notificato il 20.6.19 un condomino impugna dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone la delibera assembleare del 5 dicembre 2017 rilevandone l’invalidità sull’assunto di non aver mai ricevuto la notifica sia della convocazione che del relativo verbale

Avendo il Giudice di Pace rigettato l’impugnazione, il condomino propone appello presso il Tribunale di Frosinone rilevando che il Giudice di primo grado avrebbe errato, tra l’altro, nel ritenere valida la comunicazione effettuata dal Condominio presso un indirizzo diverso dalla residenza effettiva dell’attore e, soprattutto, nel ritenere tardiva l’impugnazione della delibera reputando il Giudice  sufficiente, ai fini della conoscenza ex art.1137 2° comma cc, l’allegazione del verbale assembleare al ricorso monitorio per il recupero di oneri condominiali depositato nei confronti dell’attore

Nello specifico l’appellante richiama sul punto la Sentenza della Cass. 16081/16 la quale rileva che la produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art.1137 cc, né comporta il sorgere di alcuna presunzione di conoscenza ex art.1335 cc.

Il Tribunale respinge l’appello ritenendolo infondato   

In particolare il Tribunale rileva che la fattispecie oggetto del giudizio è ben diversa dal caso a suo tempo passato al vaglio della Cassazione richiamata dall’Appellante in quanto, nella fattispecie de quo, non si tratta di mera allegazione ad un fascicolo monitorio poiché il condomino ha anche proposto opposizione al decreto ingiuntivo (mentre nel caso della Cassazione il condomino ingiunto aveva pagato senza proporre opposizione) in tal modo prendendo effettiva conoscenza degli allegati al ricorso, tra cui il verbale dell’assemblea.

Pertanto, il Tribunale evidenzia che è la data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo il momento in cui si presume l’effettiva conoscenza da parte dell’attore  del contenuto del verbale assembleare del 5 dicembre 2017 ed è da quella data che decorre il termine (30 giorni) per l’impugnazione di detta delibera

Nel concreto, l’atto di opposizione al DI era stato notificato dall’attore al Condominio in data 8.4.19, mentre l’atto di citazione di impugnazione della delibera è stato notificato il 20.6.19; pertanto il termine di 30 giorni per impugnare la delibera sarebbe invero scaduto l’8.5.19.

Allo stato, l’impugnazione proposta è quindi tardiva non essendo il principio espresso dalla Cassazione applicabile al caso in esame 

Rileva pertanto il Tribunale che (“La produzione della delibera assembleare a corredo di una domanda monitoria promossa dal condominio per la riscossione dei contributi dovuti dal Condomino…deve ritenersi assimilabile alla comunicazione prevista ex art.1137 cc per gli assenti, laddove il condomino ingiunto non si sia limitato a pagare la somma portata dal decreto, ma abbia proposto opposizione, così prendendo effettiva conoscenza degli allegati. In tal caso, quindi, al fine della tempestività dell’impugnazione della delibera, il dies a quo del termine decadenziale ex art.1137 comma 2 cc va individuato in quello della notificazione  dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo”) .

Secondo il Tribunale di Frosinone possono quindi individuarsi due ipotesi

1) Quella secondo Cass.16081/16 – Il Condomino paga la somma ingiunta senza opporre il decreto fondato sulla deliberazione assembleare impugnata e meramente allegata al deposito del ricorso. Non vi è stata comunicazione della delibera ex art 1137 cc

2) Quella secondo Trib. Frosinone 758/23 – Il condomino propone opposizione al decreto ingiuntivo in tal modo prendendo concreta conoscenza degli allegati al ricorso tra cui il verbale assembleare. Il termine ex art 1137 cc decorre dalla notifica dell’opposizione al Condominio. 

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